Apparecchi radiologici odontoiatrici: manutenzione, controlli di qualità e radioprotezione
Un endorale che scatta comunque una lastra leggibile non è la prova che l’apparecchio sia a norma. È una delle convinzioni più diffuse — e più pericolose — negli studi odontoiatrici: se l’immagine esce bene, l’apparecchio “va bene”. In realtà la conformità di un impianto radiologico si misura su parametri che un occhio clinico non può valutare: dose erogata, collimazione, riproducibilità dell’esposizione. E dal 2020 la normativa che regola questi controlli è cambiata due volte, l’ultima delle quali in un modo che molti studi non hanno ancora recepito.
Cosa è cambiato con il D.Lgs 101/2020 (e poi con il D.Lgs 203/2022)
Il D.Lgs 101/2020 ha riscritto il quadro della radioprotezione medica in Italia, con conseguenze dirette sugli studi odontoiatrici che possiedono apparecchi endorali, panoramici o CBCT:
- la figura del vecchio “Esperto Qualificato” è stata sostituita dall’Esperto di Radioprotezione, che firma la relazione tecnica preventiva legata alla notifica della pratica radiologica;
- la notifica agli enti di vigilanza va presentata con almeno 10 giorni di anticipo (prima erano 30);
- lo studio deve trasmettere alla Regione i dati delle radiografie eseguite, su supporto informatico, entro 3 anni dall’avvio della pratica e poi con cadenza quadriennale;
- per gli apparecchi endorali fino a 70 kV, l’esperto di radioprotezione può assumere anche il ruolo di specialista in fisica medica ai fini dei controlli di qualità; per le altre apparecchiature (panoramici, CBCT) serve invece uno specialista in fisica medica abilitato a parte.
Il punto che sfugge a molti titolari è arrivato due anni dopo: il D.Lgs 203/2022 ha superato l’obbligo rigido di controllo di qualità annuale su ogni apparecchio. Oggi è l’esperto di radioprotezione (o lo specialista in fisica medica) a stabilire la periodicità dei controlli di qualità apparecchio per apparecchio, sulla base delle norme di buona tecnica e di fattori come l’età dell’impianto — con cadenze che possono essere trimestrali, semestrali o annuali secondo il caso. Non è quindi più corretto assumere automaticamente “un controllo all’anno e basta”: la periodicità giusta è quella scritta nel protocollo firmato dall’esperto, non una prassi standard.
Due controlli diversi, spesso confusi
Negli studi capita spesso di sovrapporre due attività che la normativa tiene distinte:
- la sorveglianza fisica di radioprotezione, che resta a cadenza almeno annuale e riguarda la protezione dei lavoratori e dell’ambiente (schermature, dosimetria, corretto utilizzo dei DPI radioprotettivi);
- il controllo di qualità dell’apparecchio, che verifica invece le prestazioni tecniche dell’impianto (dose erogata, collimazione del fascio, riproducibilità, qualità dell’immagine) e che oggi può avere periodicità variabile.
Trattarli come un’unica visita “del tecnico” porta spesso a coprire solo uno dei due aspetti, lasciando l’altro scoperto senza che nessuno se ne accorga fino a un controllo esterno.
Cosa deve restare documentato
Per ciascun apparecchio radiologico, lo studio dovrebbe poter mostrare in ogni momento:
- la notifica della pratica radiologica e la relazione tecnica preventiva firmata dall’esperto di radioprotezione;
- il protocollo di controllo di qualità in uso, con la periodicità stabilita per quello specifico apparecchio e la relativa motivazione tecnica;
- i rapporti di ciascun controllo di qualità eseguito, con le misure strumentali (non solo un giudizio di “conforme”);
- l’ultima relazione di sorveglianza fisica di radioprotezione, con data non superiore a un anno;
- gli attestati di formazione in radioprotezione del personale, che devono coprire almeno il 15% dei crediti ECM richiesti nel triennio per chi opera con le apparecchiature.
Un dettaglio spesso trascurato: la relazione tecnica e i rapporti di controllo qualità hanno senso solo se restano associati al singolo apparecchio, con numero di serie e cronologia degli interventi — non come un fascicolo generico “radiologia” buono per tutti gli impianti dello studio.
Cosa guarda, in pratica, chi ispeziona
Un controllo ASL o dell’organo di vigilanza regionale su un impianto radiologico odontoiatrico tende a concentrarsi su pochi punti concreti, ma decisivi:
- la notifica della pratica risulta effettivamente presentata e aggiornata se l’apparecchio è cambiato;
- il controllo di qualità più recente rientra nella periodicità stabilita dal protocollo dell’esperto, non genericamente “entro l’anno”;
- la sorveglianza fisica di radioprotezione è aggiornata e firmata;
- gli operatori che utilizzano l’apparecchio hanno la formazione richiesta, documentata e non scaduta.
Non è raro che uno studio con apparecchi perfettamente funzionanti riceva comunque un rilievo, semplicemente perché il fascicolo documentale non riflette lo stato reale dei controlli: la sostanza tecnica c’è, ma non è dimostrabile a colpo d’occhio.
Il caso particolare del CBCT
Chi ha in studio anche un Cone Beam (CBCT), oltre all’endorale o al panoramico, deve tenere presente che questo apparecchio non rientra nel regime semplificato riservato agli endorali fino a 70 kV: richiede sempre uno specialista in fisica medica dedicato per i controlli di qualità, con un proprio protocollo distinto da quello degli altri impianti. È un punto che genera spesso confusione, perché nella pratica quotidiana il CBCT viene gestito “insieme” al resto della radiologia dello studio, mentre sul piano documentale segue un percorso a parte, con relazione tecnica preventiva propria e scadenze che non coincidono necessariamente con quelle dell’endorale o del panoramico.
Va inoltre tenuto presente cosa succede quando un apparecchio viene sostituito o se ne aggiunge uno nuovo: la notifica alla vigilanza e la relazione tecnica preventiva vanno rifatte per il nuovo impianto, non semplicemente aggiornate come nota a margine di quelle esistenti. Uno studio che cambia il panoramico senza rifare questo passaggio si trova, sulla carta, con una notifica riferita a un apparecchio che non esiste più.
Una base di partenza per verificare la propria situazione
- Verificare che per ogni apparecchio radiologico esista una relazione tecnica preventiva aggiornata e coerente con l’apparecchio effettivamente in uso.
- Chiedere all’esperto di radioprotezione il protocollo con la periodicità specifica dei controlli di qualità per ciascun impianto, e non assumere che sia sempre annuale.
- Controllare che l’ultima sorveglianza fisica di radioprotezione non superi i 12 mesi.
- Raccogliere gli attestati di formazione del personale e verificarne la copertura dei crediti ECM richiesti.
La parte più insidiosa di questa normativa non è tecnica, è organizzativa: apparecchi diversi possono avere scadenze diverse, decise da un professionista esterno allo studio, e facili da perdere di vista se non esiste un punto unico dove tenerle tracciate. Un registro digitale che associ a ogni apparecchio la propria scadenza — e la avvisi prima che scada — trasforma un adempimento frammentato in qualcosa che il titolare può controllare in pochi secondi, invece di scoprirlo durante un’ispezione.